Autentica di firme
Presso l'Anagrafe comunale si autenticano le firme in calce a:
- domande e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio: deleghe alla riscossione);
- domande e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate a privati (esempio: banche, assicurazioni).
La sottoscrizione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi) e deve essere fatta:
- in presenza del dipendente addetto dell'amministazione ricevente;
- presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Autenticazione di documenti
L'autentica di copia consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato che la copia è conforme all'originale che gli viene esibito. Pertanto l'originale deve essere confrontato con la copia all'atto dell'autenticazione. Non è possibile quindi autenticare una copia ricavata da una copia autenticata.
Il cittadino può dichiarare nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione o di un titolo di studio o di servizio sono conformi all'originale.